Un proprietario terriero ha chiesto il risarcimento dei danni, inclusa l'indennità per occupazione legittima, a seguito di lavori pubblici per una linea ferroviaria. Il Tribunale di Catania aveva negato la propria competenza. Successivamente, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha sollevato un conflitto di giurisdizione, ritenendo che la richiesta di indennità dovesse essere trattata dal giudice ordinario. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha stabilito che la giurisdizione occupazione legittima per la corresponsione dell'indennità spetta al giudice ordinario. La Corte ha quindi cassato la decisione del Tribunale di Catania e ha rimesso le parti al giudice ordinario per la specifica domanda di indennità.
Continua »