Un'imprenditrice agricola riceve un contributo pubblico per migliorare il proprio agriturismo. Successivamente, la Guardia di Finanza rileva irregolarità contabili dovute a fatture false nella fase di rendicontazione delle spese. Di conseguenza, l'amministrazione dispone la revoca del finanziamento pubblico e chiede la restituzione delle somme. Nasce un conflitto sulla giurisdizione tra il Tribunale civile e il Tribunale Amministrativo Regionale. Le Sezioni Unite della Cassazione chiariscono che, se la revoca avviene nella fase esecutiva del rapporto per inadempimento degli obblighi da parte del beneficiario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario civile e non a quello amministrativo. La posizione del privato è infatti di diritto soggettivo, poiché non si discute del potere discrezionale dell'amministrazione, ma del rispetto dei patti. Vince l'imprenditrice che vede riconosciuto il diritto a far giudicare il caso dal tribunale civile.
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