Un cittadino, dopo la morte della nonna con cui conviveva, si vede negare il subentro nel contratto di locazione di una casa popolare e riceve un ordine di sgombero. La Corte di Cassazione, risolvendo un conflitto tra tribunali, stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia, infatti, non riguarda l'esercizio di un potere pubblico, ma la gestione di un rapporto di locazione di natura privatistica. La decisione sulla giurisdizione in materia di edilizia residenziale pubblica spetta quindi al tribunale civile, che valuta la questione come una normale disputa tra locatore e conduttore, proteggendo il diritto soggettivo all'abitazione del cittadino.
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