La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 440/2024, ha chiarito un importante principio in materia di continenza di cause. In presenza di due cause connesse pendenti in gradi di giudizio diversi, una delle quali iniziata dinanzi a un giudice e poi riassunta dinanzi a un altro per difetto di giurisdizione (translatio iudicii), la Corte ha stabilito che la data di inizio del processo riassunto retroagisce a quella della prima instaurazione. Di conseguenza, il processo da sospendere non è quello riassunto (se anteriore), ma quello che sarebbe stato "attratto" se le cause fossero state nello stesso grado, garantendo così il corretto coordinamento tra i giudizi.
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