La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un dipendente di una società di trasporti che rivendicava un inquadramento superiore (Livello A o B) rispetto a quello riconosciuto (Livello C). Il lavoratore sosteneva che il ruolo di responsabile di contratto e la partecipazione a gruppi di lavoro con dirigenti giustificassero la qualifica apicale. La Corte d'Appello, tuttavia, ha stabilito che tali attività avevano carattere occasionale e non presentavano l'altissima professionalità richiesta per il Livello A. La Cassazione ha confermato la sentenza, precisando che l'accertamento della prevalenza delle mansioni è una valutazione di merito non sindacabile se logicamente motivata, rigettando sia il ricorso principale del lavoratore che quello incidentale dell'azienda.
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