L'Amministrazione Finanziaria ha richiesto a un Bookmaker Estero il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010, ritenendolo responsabile insieme alla ricevitoria locale. Il Bookmaker Estero ha contestato la richiesta, lamentando anche la mancata traduzione in inglese dell'atto e l'illegittimità del tributo per gli operatori senza concessione. La Corte di Cassazione ha confermato che il Bookmaker Estero deve pagare l'imposta, poiché l'attività si è svolta in Italia. Tuttavia, i giudici hanno accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni. Per l'anno 2010 esisteva infatti un'obiettiva incertezza sulla legge applicabile, che esclude l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. Di conseguenza, l'avviso di accertamento è stato annullato solo per la parte relativa alle sanzioni, confermando il debito per l'imposta principale.
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