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Obiettiva Incertezza Normativa

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44 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Imposta unica scommesse: no sanzioni per il passato
Una società di scommesse estera ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica scommesse per l'anno 2010. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32028/2024, ha confermato che il tributo è dovuto anche dagli operatori privi di concessione che raccolgono scommesse in Italia. Tuttavia, ha annullato le sanzioni applicate, riconoscendo una condizione di oggettiva incertezza normativa esistente prima delle modifiche legislative del 2010, che giustifica la non punibilità della violazione.
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Imposta unica scommesse: la Cassazione fa chiarezza
La Suprema Corte ha stabilito, in un caso relativo all'imposta unica scommesse, che l'operatore di un Centro Trasmissione Dati (CTD) è solidalmente responsabile per il pagamento del tributo, insieme al bookmaker estero per cui opera. La Corte ha annullato la decisione di secondo grado che aveva cancellato le sanzioni per presunta incertezza normativa, affermando che, per l'annualità 2012, il quadro legislativo era ormai chiaro e non giustificava alcuna esimente.
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Svalutazione crediti: no con garanzia assicurativa
La Corte di Cassazione ha stabilito che la svalutazione crediti non è deducibile fiscalmente quando il rischio di insolvenza è coperto da una 'garanzia assicurativa'. La Corte ha chiarito che tale espressione va intesa in senso ampio, includendo non solo i contratti di assicurazione tradizionali, ma anche operazioni finanziarie complesse come la cartolarizzazione sintetica tramite derivati, poiché anch'esse eliminano il rischio per il creditore. Di conseguenza, un istituto di credito tedesco si è visto negare la deduzione e confermare le sanzioni.
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Agevolazione Tremonti-ter: quando si perde il bonus
Una società impugnava un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione Finanziaria revocava l'agevolazione Tremonti-ter. La società, dopo aver acquistato beni produttivi beneficiando della detassazione, li aveva assegnati a proprie stabili organizzazioni situate fuori dallo Spazio Economico Europeo. La Corte di Cassazione ha confermato la revoca del beneficio, stabilendo che il trasferimento del bene al di fuori dello SEE, anche se verso una propria filiale e non verso terzi, frustra la finalità della norma, che è quella di incentivare l'economia nazionale. Di conseguenza, tale trasferimento equivale a una cessione che causa la perdita dell'agevolazione. La Corte ha inoltre accolto il ricorso dell'Agenzia, ripristinando le sanzioni che erano state annullate in secondo grado per presunta incertezza normativa.
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