La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11670/2024, ha accolto il ricorso di un cittadino straniero contro un provvedimento di respingimento. La Corte ha stabilito che l'obbligo di informativa sui diritti, inclusa la protezione internazionale, non può considerarsi assolto con una mera dichiarazione generica nell'atto amministrativo. È onere dell'amministrazione dimostrare di aver fornito un'informativa completa ed effettiva, in una lingua comprensibile e con l'ausilio di un interprete, annullando la decisione del giudice di merito che aveva ignorato la richiesta di accertamento su questo punto cruciale.
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