Il Comune ha notificato a una Società Agricola un avviso di accertamento per rettificare il valore di alcuni terreni ai fini ICI. La società ha impugnato l'atto, lamentando la mancata allegazione delle delibere del Consiglio Comunale usate per determinare il valore delle aree. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'obbligo di allegazione non sussiste per gli atti generali soggetti a pubblicità legale, come le delibere comunali pubblicate sull'albo pretorio. Di conseguenza, l'avviso di accertamento è pienamente valido anche senza l'allegazione fisica di tali atti, in quanto facilmente conoscibili dal contribuente. La società è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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