Una società di trasporti ha impugnato il rifiuto dell'Agenzia delle Dogane relativo al rimborso accisa gasolio per autotrazione consumato nel 2016. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto la richiesta, escludendo dall'agevolazione le attività di noleggio autobus con conducente, in quanto non rientranti nel trasporto regolare di passeggeri. La Corte di Cassazione, rilevando una stretta connessione oggettiva e soggettiva con altri ricorsi pendenti riguardanti lo stesso contribuente, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta di tutti i procedimenti collegati, rimandando la decisione finale.
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