Una società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEG, IVA e IRAP, contestando il recupero di quote di ammortamento per capannoni industriali considerati inattivi e l'applicazione di aliquote fiscali errate. Dopo i rigetti nei primi due gradi di giudizio, la controversia è giunta in Cassazione. Durante il procedimento, la società ha manifestato la volontà di aderire alla definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2023. La Suprema Corte, preso atto dell'istanza, ha disposto la sospensione del giudizio per consentire il perfezionamento della sanatoria fiscale, rinviando la trattazione della causa.
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