L'Agenzia delle Entrate ha impugnato una sentenza tributaria che aveva annullato un avviso di accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato l'appello dell'Agenzia inammissibile, sostenendo che non aveva depositato la ricevuta di spedizione del ricorso entro i termini. L'Agenzia ha contestato, affermando che la notifica ricorso tributario era avvenuta tramite messo notificatore, non direttamente via posta, rendendo superfluo il deposito della ricevuta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha chiarito che le modalità di notifica influenzano i documenti da depositare. Se la notifica avviene tramite ufficiale giudiziario, basta l'originale del ricorso notificato. Se avviene direttamente via posta, serve la copia del ricorso e la ricevuta di spedizione. La Corte ha stabilito che la notifica era stata eseguita da un messo, quindi l'appello era ammissibile.
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