Un agriturismo ha contestato le fatture di fornitura elettrica emesse dopo la sostituzione del contatore senza preavviso. Dopo il rigetto nei primi gradi di giudizio, l'agriturismo ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, la notifica a mezzo posta del ricorso è stata consegnata al portiere dello studio del difensore della società elettrica, senza che venisse spedita la raccomandata informativa obbligatoria per legge. Poiché la società non si è difesa e il ricorrente non ha depositato la prova dell'avvenuta spedizione di tale raccomandata, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità della notifica. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la perdita della causa per l'agriturismo e l'obbligo di pagare il doppio del contributo unificato.
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