L'Agenzia delle Entrate notifica un atto impositivo a una società per recuperare i redditi dell'anno 2004. La società contesta l'atto dinanzi ai giudici tributari, lamentando un difetto nella notifica avviso di accertamento, poiché consegnata direttamente al legale rappresentante e non presso la sede legale. Dopo i rigetti nei primi gradi di giudizio, la vicenda giunge in Corte di Cassazione. I giudici di legittimità rigettano il ricorso della società, stabilendo che la notifica avviso di accertamento eseguita al rappresentante legale è pienamente valida. Inoltre, la tempestiva impugnazione dell'atto da parte della società sana qualsiasi eventuale vizio della notifica, avendo l'atto raggiunto il suo scopo. La società viene condannata al pagamento delle spese legali e all'ulteriore contributo unificato.
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