Il Contribuente impugna un avviso di presa in carico emesso dall'Agente della Riscossione per un debito IRPEF, lamentando la mancata ricezione dell'atto presupposto. Sostiene che la notifica avviso di accertamento sia nulla poiché l'Amministrazione Finanziaria non ha fornito la prova dell'invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito presso l'ufficio postale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che, quando l'Agenzia delle Entrate esegue la notifica diretta via posta, si applicano le norme del regolamento postale ordinario. Queste regole non richiedono l'invio di una seconda raccomandata informativa per perfezionare la notifica in caso di temporanea assenza del destinatario. Di conseguenza, la notifica dell'atto impositivo originario è pienamente valida e il ricorso del Contribuente viene respinto, con sua condanna al pagamento delle spese di giudizio e delle sanzioni processuali.
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