Un contribuente ha impugnato un preavviso di fermo amministrativo, contestando la validità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la procedura di notificazione per destinatario relativamente irreperibile era stata eseguita correttamente. In particolare, ha ritenuto sufficiente la prova dell'avvenuto invio e tentativo di consegna della raccomandata informativa, che perfeziona la notifica avviso di accertamento e ne garantisce la conoscenza legale da parte del contribuente.
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