Un cittadino ha impugnato una cartella esattoriale relativa a sanzioni stradali, contestando la validità della notifica al portiere per mancanza della prova di ricezione della raccomandata informativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, il ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza, omettendo di trascrivere integralmente le relate di notifica contestate. In secondo luogo, la Corte ha chiarito che, in caso di consegna dell'atto al portiere ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la legge richiede solo la spedizione di una raccomandata semplice e non la produzione dell'avviso di ricevimento, a differenza di quanto previsto per l'irreperibilità relativa.
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