Una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo la nullità della notifica, avvenuta tramite consegna al portiere senza il successivo invio della raccomandata informativa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che in caso di notifica diretta a mezzo posta da parte dell'ufficio finanziario, si applicano le norme del servizio postale ordinario. Di conseguenza, la notifica al portiere è da considerarsi valida e perfezionata al momento della consegna, senza necessità di ulteriori avvisi, invertendo l'onere della prova a carico del destinatario.
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