L'Imputato, condannato per il reato di lesioni personali ai danni della Persona Offesa, propone ricorso per cassazione lamentando l'erronea dichiarazione di assenza dell'imputato. La difesa sostiene che l'uomo non abbia avuto conoscenza effettiva del processo di primo grado, poiché le notifiche erano state effettuate presso il difensore d'ufficio. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso: emerge infatti che la notifica della citazione in primo grado era stata regolarmente eseguita presso la sua residenza (perfezionata per compiuta giacenza) e che, successivamente, l'imputato ha ricevuto personalmente e a mani proprie la citazione per il giudizio d'appello allo stesso indirizzo. Tale circostanza dimostra la conoscenza effettiva del procedimento, confermando la legittimità del processo svoltosi in sua assenza. L'Imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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