La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica dell'appello effettuata direttamente alla parte personalmente, anziché al suo procuratore domiciliatario, non è inesistente ma semplicemente nulla. Tale nullità è sanata con efficacia retroattiva (ex tunc) se la parte si costituisce in giudizio, dimostrando di aver ricevuto l'atto e di potersi difendere. Nel caso di specie, l'Agenzia Fiscale aveva notificato l'appello sia al legale rappresentante della società (con successo) sia al difensore presso un vecchio indirizzo (senza successo). La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato l'appello inammissibile per tardività, ordinando di procedere con l'esame del merito proprio in virtù della sanatoria della notifica appello parte personalmente.
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