Un proprietario terriero ha citato in giudizio una cooperativa edilizia confinante per la violazione delle distanze minime dal confine stabilite dal piano regolatore comunale. Il Tribunale ha ordinato l'arretramento dell'edificio a 4 metri. In appello, senza che il proprietario avesse proposto un ricorso autonomo, i giudici hanno aumentato la distanza a 4,80 metri, calcolandola dai balconi. La Cassazione ha accolto il ricorso della cooperativa limitatamente a questo aumento ingiustificato. La Corte ha stabilito che, in assenza di un appello incidentale della controparte, il giudice di secondo grado non poteva aggravare la condanna della cooperativa. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio per ricalcolare la corretta applicazione della sanzione.
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