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Norma Pattizia

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

È una regola che deriva da un accordo o un trattato internazionale stipulato tra due o più Stati, come la convenzione tra Italia e USA per evitare la doppia tassazione.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero: Fisco ko
Un lavoratore dipendente ha svolto attività in Kazakhstan nel 2010, pagando le tasse all'estero. Ha richiesto il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero solo nella dichiarazione dei redditi del 2012 (presentata nel 2013). L'Agenzia delle Entrate ha negato il beneficio, sostenendo la decadenza per il ritardo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono sulle rigide scadenze formali interne. Il contribuente ha quindi diritto alla detrazione delle imposte pagate all'estero per evitare una ingiusta doppia tassazione, indipendentemente dall'anno in cui ha esposto il credito, purché sussistano i requisiti sostanziali previsti dal trattato bilaterale.
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Dividendi esteri non dichiarati: vince il divieto di doppia imposizione
Una contribuente riceveva dividendi dalla Germania senza indicarli nella dichiarazione dei redditi italiana. L'Agenzia delle Entrate negava il credito per le imposte pagate in Germania, applicando una norma nazionale che lo esclude in caso di omessa dichiarazione. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla contribuente. Ha stabilito che la Convenzione internazionale tra Italia e Germania, che sancisce il divieto di doppia imposizione, prevale sulla legge nazionale. Pertanto, il diritto al credito d'imposta spetta anche se i redditi esteri non sono stati dichiarati, per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte.
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Tassazione Dividendi Fondi Esteri: Fisco KO, vince il Diritto UE
Un fondo di investimento statunitense ha contestato la ritenuta del 15% applicata ai dividendi ricevuti da società italiane, ritenendola discriminatoria rispetto al trattamento più favorevole (tassazione al 12,5%) riservato ai fondi italiani. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la diversa tassazione dividendi fondi esteri viola il principio di libera circolazione dei capitali sancito dal diritto dell'Unione Europea. Anche se prevista da una convenzione bilaterale, la norma nazionale che penalizza l'investitore estero deve essere disapplicata se contrasta con i principi UE. La Corte ha quindi annullato la precedente decisione e rinviato il caso per un nuovo giudizio.
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Retribuzione Globale di Fatto: Straordinari Inclusi, Azienda Paga
Un lavoratore ottiene la conversione del suo contratto a termine in indeterminato. L'azienda si oppone al calcolo del risarcimento, sostenendo che straordinari e indennità di navigazione non debbano rientrare nella base di calcolo. La Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: per determinare la retribuzione globale di fatto, si deve considerare ogni compenso erogato con continuità, anche se variabile. Poiché il lavoratore percepiva costantemente tali somme, esse fanno parte a tutti gli effetti della retribuzione utile al calcolo del risarcimento. La Corte ha quindi respinto il ricorso dell'azienda, confermando la vittoria del lavoratore e il suo diritto a un'indennità più alta.
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Tassazione dividendi fondi esteri: Fisco KO, vince la parità UE
Un fondo di investimento statunitense ha contestato la ritenuta fiscale del 15% applicata ai suoi dividendi di fonte italiana, ritenendola discriminatoria rispetto all'aliquota più bassa (12,5%) prevista per i fondi residenti in Italia. L'Amministrazione Finanziaria aveva negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha dato ragione al fondo, stabilendo un principio fondamentale sulla tassazione dividendi fondi esteri. Ha affermato che il principio europeo di libera circolazione dei capitali, che si estende anche a Paesi terzi come gli USA, prevale. La convenzione bilaterale Italia-USA non può giustificare una discriminazione. Pertanto, la norma del trattato va interpretata in modo da applicare al fondo statunitense la stessa aliquota più favorevole riservata ai fondi nazionali, per evitare una restrizione ingiustificata ai movimenti di capitale.
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