Un fondo di investimento statunitense ha contestato la ritenuta fiscale del 15% applicata ai suoi dividendi di fonte italiana, ritenendola discriminatoria rispetto all'aliquota più bassa (12,5%) prevista per i fondi residenti in Italia. L'Amministrazione Finanziaria aveva negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha dato ragione al fondo, stabilendo un principio fondamentale sulla tassazione dividendi fondi esteri. Ha affermato che il principio europeo di libera circolazione dei capitali, che si estende anche a Paesi terzi come gli USA, prevale. La convenzione bilaterale Italia-USA non può giustificare una discriminazione. Pertanto, la norma del trattato va interpretata in modo da applicare al fondo statunitense la stessa aliquota più favorevole riservata ai fondi nazionali, per evitare una restrizione ingiustificata ai movimenti di capitale.
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