Un cittadino, feritosi mentre assisteva un dipendente comunale, si è visto negare il risarcimento nei primi due gradi di giudizio per l'assenza di un rapporto di lavoro. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando la responsabilità del Comune in base al principio del nesso di occasionalità: l'ente risponde del fatto illecito del proprio dipendente se commesso nell'esercizio delle sue funzioni, a prescindere da un contratto formale con il danneggiato, che in questo caso va considerato un terzo.
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