Due coniugi chiedono il risarcimento dei danni al Comune dopo che la moglie è inciampata su un piccolo dislivello del marciapiede, trascinando nella caduta anche il marito. La Corte d'Appello respinge la domanda, ritenendo che la distrazione della donna escluda la responsabilità dell'ente pubblico. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso improcedibile perché i danneggiati non hanno depositato la relata di notifica della sentenza impugnata entro i termini di legge. I giudici precisano inoltre che, in tema di responsabilità per cose in custodia, un'insidia stradale minima, visibile ed evitabile con la normale diligenza, configura un caso fortuito. La condotta disattenta del pedone interrompe infatti il nesso di causa tra il bene e il danno, escludendo ogni risarcimento. Vince quindi il Comune, mentre i pedoni perdono la causa e devono pagare le spese legali.
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