A seguito di un incidente stradale, la persona danneggiata otteneva un risarcimento parziale, vedendosi negare il rimborso delle spese legali sostenute prima del processo. Dopo un appello parzialmente vittorioso, la questione giungeva in Cassazione per ottenere il riconoscimento totale delle spese stragiudiziali. Tuttavia, poco prima dell'udienza, il difensore della ricorrente depositava una formale rinuncia agli atti, dichiarando il sopravvenuto disinteresse alla prosecuzione della causa. La Corte di Cassazione, preso atto della regolarità della richiesta, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non essendosi costituita la compagnia assicurativa intimata, la Corte non ha dovuto provvedere alla condanna per le spese legali. Il caso illustra perfettamente gli effetti procedurali ed economici della rinuncia agli atti nel processo civile.
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