I coniugi sottoscrivono un accordo di negoziazione assistita per la loro separazione personale, prevedendo il trasferimento del 50% di un immobile dal marito alla moglie. Il Conservatore dei Registri Immobiliari rifiuta la trascrizione dell'accordo ritenendo necessaria l'autenticazione delle firme da parte di un pubblico ufficiale. Il Tribunale ordina la trascrizione, ma la Corte d'Appello accoglie il reclamo dell'Agenzia delle Entrate, confermando il rifiuto del Conservatore. I coniugi propongono ricorso straordinario in Cassazione. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché il provvedimento di reclamo sulla trascrizione appartiene alla volontaria giurisdizione non contenziosa, privo di decisorietà e definitività, e le parti possono tutelare i propri diritti in un ordinario giudizio di cognizione.
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