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Natura Procedimentale

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Caratteristica di una norma giuridica che regola lo svolgimento di un processo o di un procedimento amministrativo, anziché definire diritti e doveri sostanziali. Tali norme si applicano agli atti compiuti dopo la loro entrata in vigore.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Retroattività raddoppio termini fiscali: la Cassazione blocca l’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un contribuente IRPEF per il 2008, applicando il raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale relativo a investimenti esteri. Il contribuente ha sostenuto l'irretroattività di tale norma. La Corte di Cassazione ha confermato che il raddoppio dei termini, introdotto nel 2009, non può applicarsi a periodi d'imposta precedenti la sua entrata in vigore. La norma ha natura sostanziale, non procedimentale, e quindi non opera retroattivamente. L'impugnazione dell'Agenzia è stata respinta, confermando la vittoria del contribuente.
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Monitoraggio fiscale: raddoppio termini sanzioni
La Corte di Cassazione ha chiarito che il raddoppio dei termini per l'irrogazione delle sanzioni relative al monitoraggio fiscale ha natura procedimentale. La controversia riguardava l'omessa compilazione del quadro RW per l'anno 2007 da parte di un contribuente con attività in paesi a fiscalità privilegiata. Poiché le norme sul raddoppio dei termini seguono il principio 'tempus regit actum', esse si applicano a tutti gli atti notificati dopo la loro entrata in vigore, anche se riferiti a periodi d'imposta precedenti, purché la sanzione fosse già prevista al momento della violazione.
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Monitoraggio fiscale: raddoppio termini sanzioni
La Corte di Cassazione ha stabilito che il raddoppio dei termini per l'irrogazione di sanzioni relative al monitoraggio fiscale ha natura procedimentale. La controversia nasce dall'omessa compilazione del quadro RW per l'anno 2004 da parte di una contribuente, con sanzioni notificate nel 2014. Mentre i giudici di merito avevano ritenuto la norma irretroattiva, la Suprema Corte ha chiarito che, trattandosi di una disposizione procedurale, si applica il principio tempus regit actum. Di conseguenza, il raddoppio dei termini è legittimo per tutti gli atti notificati dopo l'entrata in vigore della legge del 2009, anche se riferiti ad annualità precedenti, purché la sanzione fosse già prevista al momento della violazione.
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Raddoppio dei termini: sì alla retroattività
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4641/2024, ha respinto il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento per capitali non dichiarati detenuti in un paradiso fiscale. Il caso verteva sulla legittimità del raddoppio dei termini di accertamento per annualità precedenti all'entrata in vigore della norma. La Corte ha chiarito che le disposizioni sul raddoppio dei termini (art. 12, co. 2-bis e 2-ter, D.L. 78/2009) hanno natura procedimentale e, pertanto, si applicano retroattivamente, a differenza della presunzione di evasione (co. 2), che ha natura sostanziale e non è retroattiva.
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Raddoppio termini accertamento: sì alla retroattività
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28666/2025, interviene sul tema del raddoppio termini accertamento per capitali all'estero. Viene stabilito che la norma che raddoppia i termini ha natura procedimentale e, quindi, si applica retroattivamente anche agli anni d'imposta antecedenti al 2009. Diversamente, la presunzione legale di evasione ha natura sostanziale e non è retroattiva. La Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito, incaricando il giudice di rivalutare il caso alla luce di questi principi.
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Raddoppio termini accertamento: la decisione della Corte
La Corte di Cassazione interviene sulla questione del raddoppio termini accertamento per la mancata dichiarazione di capitali detenuti all'estero. Con l'ordinanza n. 11092/2025, ha stabilito che le norme che estendono le scadenze per gli avvisi di accertamento hanno natura procedurale e non sostanziale. Di conseguenza, si applicano anche ai periodi d'imposta antecedenti alla loro entrata in vigore, in base al principio 'tempus regit actum'. La Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente ritenuto inapplicabile tale estensione, chiarendo la distinzione tra presunzione di evasione (sostanziale) e termini di decadenza (procedurali).
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