La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4641/2024, ha respinto il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento per capitali non dichiarati detenuti in un paradiso fiscale. Il caso verteva sulla legittimità del raddoppio dei termini di accertamento per annualità precedenti all'entrata in vigore della norma. La Corte ha chiarito che le disposizioni sul raddoppio dei termini (art. 12, co. 2-bis e 2-ter, D.L. 78/2009) hanno natura procedimentale e, pertanto, si applicano retroattivamente, a differenza della presunzione di evasione (co. 2), che ha natura sostanziale e non è retroattiva.
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