La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile presentato da un imputato. I motivi, relativi alla mancata traduzione degli atti processuali e alla dosimetria della pena, sono stati giudicati generici e infondati. La Corte ha confermato la decisione impugnata, sottolineando che la conoscenza della lingua italiana era emersa nel merito e che la pena era sorretta da adeguata motivazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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