Inammissibilità Ricorso per Cassazione: quando i motivi sono generici e ripetitivi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1984 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione quando i motivi presentati non costituiscono una critica specifica alla decisione impugnata, ma si limitano a riproporre questioni di fatto o a ripetere argomentazioni già respinte in appello. Questa pronuncia offre spunti cruciali sulla differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, e sulle conseguenze di un’impugnazione non correttamente formulata.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per reati di estrema gravità, tra cui associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e diversi episodi legati alla droga. La Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due punti principali:
- Mancato riconoscimento del reato continuato: Si chiedeva di unificare i reati del presente procedimento con quelli giudicati in due precedenti sentenze definitive, sostenendo che facessero tutti parte di un unico disegno criminoso risalente nel tempo. A sostegno di questa tesi, si richiamavano le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e la lunga militanza dell’imputato nell’organizzazione criminale.
- Errata applicazione della recidiva: Si contestava l’aumento di pena per la recidiva reiterata, lamentando una carenza di motivazione da parte dei giudici di merito. Secondo la difesa, non era stato adeguatamente spiegato perché i precedenti penali fossero sintomatici di una maggiore pericolosità sociale.
La questione del reato continuato e la valutazione delle prove
Il primo motivo del ricorso si concentrava sulla richiesta di applicare l’istituto del reato continuato. La difesa sosteneva che la partecipazione all’associazione mafiosa fosse un’unica condotta criminosa iniziata decenni prima. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha subito evidenziato la natura del motivo: non una censura sulla violazione di legge, ma un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, come le dichiarazioni dei collaboratori e le confessioni. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Suprema Corte.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione sulla recidiva
Anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è stato giudicato infondato. La Corte di Appello aveva già motivato in modo logico e adeguato la sua decisione, spiegando che i nuovi reati, commessi durante l’esecuzione di pene precedenti e proseguiti dopo la scarcerazione, dimostravano una crescente e maggiore pericolosità. Il ricorso in Cassazione si limitava a riproporre la stessa identica questione, senza confrontarsi con le argomentazioni specifiche contenute nella sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. La motivazione si fonda su due pilastri del diritto processuale penale.
In primo luogo, il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riconsiderare le prove. Proporre una lettura alternativa delle dichiarazioni o degli elementi probatori è un’attività riservata ai giudici di primo e secondo grado. Un motivo che fa questo è, per sua natura, inammissibile.
In secondo luogo, un ricorso è inammissibile quando è generico o meramente ripetitivo dei motivi già presentati in appello e motivatamente respinti. Non è sufficiente riproporre le stesse lamentele; è necessario che il ricorso contenga una critica puntuale e specifica contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata, dimostrando perché esse siano errate in diritto o manifestamente illogiche. In assenza di tale critica, il motivo è solo apparente e non assolve alla sua funzione.
Le Conclusioni
La sentenza in esame è un monito importante: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’attenta analisi giuridica e non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già sconfitte nei gradi di merito. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver intrapreso un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Quando un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legge o di motivazione, si risolve in una richiesta di nuova valutazione delle prove, oppure quando si limita a ripetere in modo generico i motivi già presentati e respinti in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le dichiarazioni dei testimoni o altre prove?
No. La sentenza chiarisce che il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Pertanto, sono inammissibili tutte le doglianze che mirano a ottenere una diversa interpretazione o valutazione del materiale probatorio, come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o le confessioni, in quanto tale attività è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva dell’imputato. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.