Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza della Specificità dei Motivi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 908/2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la necessità di specificità dei motivi di impugnazione. Questo caso offre un’analisi chiara su come la genericità delle censure porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, specialmente in presenza di una “doppia conforme”. La decisione sottolinea che il ricorso in sede di legittimità non può essere una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Messina. L’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di truffa (art. 640 c.p.) e sostituzione di persona (art. 494 c.p.). La condanna si basava principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa e su un riconoscimento fotografico. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando sia vizi procedurali che vizi di motivazione.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
La difesa aveva articolato il ricorso su due punti principali.
La Presunta Violazione Procedurale
Il primo motivo denunciava un errore nella notificazione di un atto del giudizio di appello. Secondo il ricorrente, la notifica era stata erroneamente indirizzata al difensore anziché all’imputato, che in quel momento si trovava in stato di detenzione. La Suprema Corte ha giudicato questo motivo inammissibile per “estrema genericità”. Il ricorso, infatti, non specificava a quale atto si riferisse la notifica errata, rendendo impossibile per la Corte qualsiasi tipo di controllo. Inoltre, la difesa non ha fornito alcuna prova documentale a sostegno dell’affermazione sullo stato di detenzione dell’imputato. Per la Cassazione, un’affermazione non supportata da prove resta tale e non può fondare un valido motivo di ricorso.
Il Vizio di Motivazione e il Principio della “Doppia Conforme”
Il secondo motivo di ricorso criticava la valutazione delle prove, sostenendo che la condanna fosse basata esclusivamente sulle dichiarazioni contraddittorie della persona offesa e su un riconoscimento fotografico avvenuto a distanza di mesi dai fatti. Anche questa censura è stata giudicata inammissibile. La Corte ha evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a riproporre le stesse critiche già sollevate in appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni con cui la Corte territoriale le aveva respinte. In presenza di una “doppia conforme” – ovvero due sentenze di merito che giungono alla medesima conclusione – il vizio di motivazione può essere fatto valere in Cassazione solo in casi molto specifici, come quando il giudice d’appello abbia basato la sua decisione su una prova non esaminata in primo grado o ne abbia travisato il contenuto. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva semplicemente riesaminato lo stesso materiale probatorio, giungendo alla medesima conclusione del primo giudice.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di principi consolidati. In primo luogo, un motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: deve contenere tutti gli elementi necessari a valutarne la fondatezza, senza che la Corte debba cercare altrove le informazioni. Una censura generica, che non individua il punto specifico della decisione impugnata che si intende criticare, è irricevibile. In secondo luogo, il principio della “doppia conforme” limita fortemente la possibilità di rimettere in discussione la valutazione dei fatti in sede di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza evidenziare un errore logico o giuridico specifico nella sentenza d’appello, trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione delle prove.
Le conclusioni
La sentenza in esame costituisce un importante monito per la redazione dei ricorsi per Cassazione. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, è essenziale che i motivi siano chiari, precisi e supportati da riferimenti specifici agli atti processuali. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con le conclusioni dei giudici di merito, ma è necessario individuare e argomentare vizi specifici della sentenza impugnata. L’esito del processo, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, rafforza ulteriormente il messaggio: un ricorso manifestamente inammissibile non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative.
Perché il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per la sua genericità. Il ricorrente ha lamentato un vizio di notifica senza specificare quale atto fosse stato notificato erroneamente e senza fornire prove del suo stato di detenzione. Inoltre, ha riproposto le stesse critiche alla valutazione delle prove già respinte in appello, senza un confronto specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa “doppia conforme” in questo contesto?
Significa che sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello hanno emesso una sentenza di condanna basata sulla stessa valutazione delle prove. In questi casi, la possibilità di contestare la motivazione in Cassazione è molto limitata e non è sufficiente riproporre le medesime argomentazioni già esaminate, ma occorre dimostrare un vizio logico specifico nella sentenza di appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione con profili di colpa.