La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché i motivi proposti non riguardavano vizi di legittimità, ma tentavano di ottenere un nuovo giudizio sul merito dei fatti e sulla valutazione delle prove. La Corte ha ribadito che la contestazione dell'adeguatezza della valutazione probatoria e la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, già motivatamente negate in appello sulla base dei precedenti penali, non sono motivi validi per un ricorso in sede di legittimità. Questo principio conferma il ruolo della Cassazione come giudice della corretta applicazione della legge e non come ulteriore istanza di valutazione dei fatti.
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