La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità di un ricorso in materia penale, ribadendo i limiti del proprio giudizio. L'ordinanza analizza tre motivi di ricorso, ritenendoli infondati perché miravano a una nuova valutazione dei fatti, erano una mera ripetizione di doglianze già respinte in appello, o contestavano in modo non consentito il diniego delle attenuanti generiche. Questa decisione sottolinea che l'inammissibilità del ricorso in Cassazione scatta quando non si denunciano vizi di legittimità, ma si tenta di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito.
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