Il Gestore del Servizio ha richiesto il pagamento della TIA a una Società Contribuente per gli anni 2011 e 2012. La Società Contribuente ha contestato la richiesta, sostenendo di produrre solo rifiuti speciali smaltiti autonomamente a proprie spese. Il giudice d'appello ha accolto le ragioni del contribuente, ma senza verificare se tali scarti fossero assimilati o meno ai rifiuti urbani dal regolamento comunale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Gestore del Servizio per omessa pronuncia su questo punto decisivo. Per ottenere l'esenzione dalla quota variabile della tassa sui rifiuti, infatti, non basta che i rifiuti siano speciali, ma occorre dimostrare che non siano stati assimilati a quelli urbani dal Comune. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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