L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società la deduzione di spese commerciali pagate alla propria controllante, ritenendole una duplicazione di attività già svolte da dipendenti interni. I giudici tributari di primo e secondo grado hanno annullato l'accertamento con formule generiche, richiamando sinteticamente le decisioni precedenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. I giudici di legittimità hanno chiarito che la deducibilità dei costi infragruppo richiede la prova rigorosa dell'effettiva utilità economica del servizio ricevuto. Inoltre, i giudici di merito non possono limitarsi a un mero rinvio documentale, ma devono motivare in modo critico e autonomo.
Continua »