Un contribuente ha impugnato avvisi di accertamento sostenendo, tra l'altro, l'invalidità della delega di firma del funzionario e la violazione del contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la delega di firma per gli accertamenti fiscali è legittima anche se non nominativa, temporanea o motivata, trattandosi di una mera delega di sottoscrizione e non di funzioni. Inoltre, ha ribadito che per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio porta all'annullamento solo se il contribuente fornisce la "prova di resistenza", dimostrando che avrebbe potuto ottenere un risultato diverso.
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