L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società commerciale la detrazione dell'IVA su acquisti di componenti informatici, qualificando le forniture come operazioni soggettivamente inesistenti all'interno di una frode carosello. I giudici regionali avevano annullato la ripresa fiscale, ritenendo sufficienti la regolarità contabile, i pagamenti bancari e la conformità dei prezzi ai valori di mercato. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, accogliendo il ricorso dell'ente impositore. I giudici di legittimità hanno stabilito che la tenuta formalmente corretta dei registri contabili e la presenza di pagamenti tracciati non provano l'estraneità alla frode, poiché facilmente precostituibili. I giudici di merito avrebbero dovuto esaminare rigorosamente gli indizi contrari emersi dalle indagini, come intercettazioni, documenti extracontabili e l'assenza di struttura aziendale dei fornitori cartiere.
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