Un automobilista, condannato per essersi rifiutato di sottoporsi al test antidroga, ha chiesto l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. I giudici hanno stabilito che il reato non era di lieve entità, considerando la condotta complessiva dell'imputato: era in violazione della permanenza domiciliare, non collaborativo con le forze dell'ordine, con alito vinoso e in equilibrio precario. L'appello è stato dichiarato inammissibile perché non contestava specificamente queste motivazioni. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva, con l'aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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