La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca del fringe benefit consistente nell'auto aziendale concessa per uso promiscuo (lavorativo e personale) è illegittima. Questo beneficio, infatti, costituisce una forma di retribuzione e non un semplice strumento di lavoro. Di conseguenza, l'azienda non può eliminarlo unilateralmente, poiché ciò equivarrebbe a una riduzione non consentita dello stipendio del dipendente. L'uso personale del veicolo lo qualifica come parte integrante del trattamento economico del lavoratore, tutelato dal principio di irriducibilità della retribuzione. L'azienda ha quindi perso la causa e la revoca è stata annullata.
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