Un cittadino, dopo una lunga detenzione, chiedeva la rivalutazione della pericolosità sociale per cancellare la sorveglianza speciale. Tuttavia, l'interessato si trovava già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per tre anni. I giudici territoriali stabilivano il non luogo a provvedere, poiché la legge vieta l'esecuzione contemporanea della sorveglianza speciale durante la libertà vigilata. Il condannato proponeva ricorso per Cassazione contestando la mancata verifica dell'attualità del pericolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'esame sull'attualità della pericolosità deve avvenire solo al termine della misura di sicurezza in corso. Di conseguenza, il cittadino deve prima scontare la libertà vigilata e solo successivamente subire la verifica per la misura preventiva, evitando inutili duplicazioni giurisdizionali.
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