Un'impresa edile assume lavoratori part-time oltre il limite previsto dal contratto collettivo. L'INPS le contesta questo superamento e ricalcola i contributi basandosi su un orario full-time, applicando il principio del minimale contributivo part-time. Inoltre, nega all'impresa le agevolazioni contributive per aver riassunto personale licenziato da un'altra ditta, risultata essere collegata e riconducibile allo stesso nucleo familiare. La Corte di Cassazione dà ragione all'INPS su tutta la linea. Stabilisce che la violazione dei limiti quantitativi del part-time comporta il ricalcolo dei contributi come se i rapporti fossero a tempo pieno. Conferma anche il diniego degli sgravi, avendo accertato che le due imprese costituivano un unico centro di interessi creato per eludere la legge.
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