L'Azienda ha contestato un verbale ispettivo dell'Ente Previdenziale riguardante il calcolo dei contributi previdenziali e la tassazione delle indennità di trasferta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che l'obbligo contributivo non può scendere sotto il minimale contributivo stabilito dai contratti collettivi nazionali, anche in caso di accordi privati di riduzione dell'orario o sospensione del lavoro non previsti dalla legge o dal contratto collettivo. Inoltre, la Corte ha stabilito che spetta interamente al datore di lavoro dimostrare che le somme erogate ai dipendenti costituiscano effettivi rimborsi per trasferte e non normale retribuzione imponibile. Di conseguenza, l'Azienda perde la causa ed è condannata a pagare le spese processuali.
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