Il Procuratore Generale della Corte dei Conti ha impugnato le decisioni che avevano escluso la responsabilità degli amministratori di un Ente Regionale, di un Ente Provinciale e di una società partecipata di trasporto locale. Gli enti pubblici avevano versato contributi straordinari alla società in crisi per evitare il blocco dei servizi di trasporto. La Procura sosteneva l'esistenza di un danno erariale causato dall'erogazione di fondi a una società mal gestita. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso contabile. I giudici hanno stabilito che le decisioni degli amministratori pubblici, finalizzate a garantire la continuità di un servizio essenziale, rientrano nella discrezionalità politica e non costituiscono illecito contabile se ex ante non appaiono arbitrarie. Gli amministratori pubblici e i vertici societari sono stati quindi definitivamente prosciolti.
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