Un'azienda ottiene in via provvisoria delle agevolazioni finanziarie. A causa di un'iniziale informativa antimafia negativa, poi smentita da successive liberatorie, il Ministero ritarda l'erogazione per oltre quindici anni, giungendo a una tardiva revoca di finanziamenti pubblici, poi annullata dal giudice amministrativo. L'azienda si rivolge quindi al giudice ordinario per chiedere il risarcimento dei danni causati dal colpevole ritardo nell'erogazione del saldo. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite stabilisce che la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Infatti, una volta emesso il provvedimento di concessione e accertata la sussistenza dei requisiti legali (come la liberatoria antimafia), la Pubblica Amministrazione non ha più margini di discrezionalità, e la posizione del beneficiario si configura come un diritto soggettivo perfetto alla corretta esecuzione del rapporto finanziario.
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