Un Comune ha ricevuto una cartella esattoriale per una sanzione del Garante Privacy, relativa alla pubblicazione illecita di dati sanitari. L'opposizione del Comune è stata respinta perché i motivi di merito dovevano essere sollevati in precedenza, secondo la procedura speciale introdotta dal D.Lgs. 101/2018. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, chiarendo che, in assenza di nuove memorie difensive, l'atto di contestazione si converte automaticamente in un titolo esecutivo, rendendo l'opposizione cartella esattoriale privacy tardiva e infondata nel merito.
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