Termine difesa DASPO: perché la convalida frettolosa del GIP è nulla
Il diritto di difesa è un pilastro fondamentale del nostro ordinamento giuridico, e il suo rispetto è cruciale anche nei procedimenti di prevenzione come il DASPO. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza un principio essenziale: il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) non può convalidare un DASPO con obbligo di firma prima che sia scaduto il termine difesa DASPO di 48 ore concesso all’interessato, soprattutto se quest’ultimo ha già depositato le proprie memorie difensive. Vediamo nel dettaglio i fatti e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un tifoso veniva raggiunto da un provvedimento emesso dal Questore, con il quale gli veniva imposto il divieto di accedere per cinque anni ai luoghi dove si svolgono manifestazioni calcistiche (DASPO). Oltre al divieto, il provvedimento prevedeva anche la prescrizione dell’obbligo di comparire presso la Questura competente venti minuti prima dell’inizio e venti minuti prima della fine delle partite della sua squadra del cuore.
Il provvedimento veniva notificato al destinatario in data 1/10/2024 alle ore 11:15. Due giorni dopo, il 3/10/2024, il difensore dell’interessato trasmetteva una memoria difensiva, che perveniva al Tribunale alle ore 9:57. Ciononostante, alle ore 11:30 dello stesso giorno, il GIP emetteva l’ordinanza di convalida, dando atto che non erano state presentate memorie o deduzioni.
Contro questa ordinanza, il tifoso proponeva ricorso per Cassazione, lamentando proprio la violazione del diritto di difesa: il GIP aveva deciso senza attendere la scadenza del termine di 48 ore e senza considerare le argomentazioni difensive già depositate.
La Decisione della Cassazione e il termine difesa DASPO
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza di convalida del GIP. I giudici hanno riaffermato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che affonda le sue radici in diverse pronunce della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite.
Il punto centrale è che la legge (art. 6, L. 401/1989) riconosce al destinatario del provvedimento del Questore la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida. Questa facoltà si traduce in una garanzia minima del diritto di difesa, che si concretizza in un termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento per poter esercitare tale diritto.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha chiarito che le memorie depositate entro il termine di 48 ore sono sempre tempestive e devono essere prese in considerazione dal GIP prima di decidere sulla convalida. Di conseguenza, il GIP non può provvedere prima che tale termine sia scaduto, altrimenti si verificherebbe una lesione del diritto dell’interessato a un’interlocuzione preventiva con il giudice.
Nel caso specifico, l’errore del GIP è stato duplice:
- Ha emesso l’ordinanza di convalida prima della scadenza effettiva del termine di 48 ore (che sarebbe scaduto alle 11:15 del 3/10/2024).
- Ha ignorato la memoria difensiva che era già pervenuta in cancelleria quasi due ore prima della sua decisione.
Questa violazione, secondo la Corte, integra una nullità che l’interessato ha pieno diritto di far valere. L’interesse è concreto, poiché nella memoria difensiva non considerata venivano sollevate questioni pertinenti sulla rilevanza della condotta, sulla durata dell’obbligo di presentazione e sulla ragionevolezza delle prescrizioni. L’annullamento dell’ordinanza di convalida ha comportato la cessazione immediata dell’efficacia dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, essendo questa la misura che, incidendo sulla libertà personale, richiede necessariamente la validazione dell’autorità giudiziaria.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La sentenza in esame rafforza la tutela del diritto di difesa nei procedimenti relativi al DASPO. Stabilisce in modo inequivocabile che il termine difesa DASPO di 48 ore è un presidio invalicabile, che il giudice deve rispettare scrupolosamente. Una decisione “prematura” che non tenga conto delle argomentazioni difensive tempestivamente presentate è illegittima e destinata ad essere annullata. Questa pronuncia serve da monito per garantire che la fase di convalida giudiziaria non sia una mera formalità, ma un momento effettivo di controllo sulla legittimità e proporzionalità delle misure di prevenzione che incidono sui diritti fondamentali dei cittadini.
Qual è il termine per presentare memorie difensive dopo la notifica di un DASPO con obbligo di comparizione?
La legge riconosce al destinatario del provvedimento un termine di 48 ore, decorrente dal momento della notifica, per presentare memorie e deduzioni difensive al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) competente per la convalida.
Cosa succede se il GIP convalida il DASPO prima della scadenza del termine per la difesa o senza considerare le memorie presentate?
Se il GIP emette l’ordinanza di convalida prima della scadenza delle 48 ore o senza tenere conto delle memorie difensive tempestivamente depositate, commette una violazione del diritto di difesa. Tale violazione comporta una nullità dell’ordinanza, che può essere fatta valere con ricorso e, se accolto, porta all’annullamento del provvedimento di convalida.
L’annullamento della convalida del GIP che effetti produce sul provvedimento del Questore?
L’annullamento dell’ordinanza di convalida fa cessare l’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente alle prescrizioni che incidono sulla libertà personale e che richiedono, per legge, la convalida del giudice. Nel caso specifico, comporta la cessazione dell’obbligo di presentazione presso la Questura.