La Società Fornitrice ha chiesto il pagamento di oltre due milioni di euro all'Azienda di Servizi per forniture idriche. In appello, il giudice ha disposto la mediazione delegata. Al primo incontro, la Società Fornitrice non si è presentata personalmente, ma ha inviato un dipendente e l'avvocato, privi di una procura speciale sostanziale per negoziare. La Corte d'Appello ha dichiarato improcedibile la causa per mancata partecipazione effettiva. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. La Suprema Corte ha ribadito che per la validità della mediazione non basta una presenza formale, ma serve un delegato munito di poteri effettivi per disporre dei diritti in discussione. Di conseguenza, la Società Fornitrice perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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