Un pensionato del settore dello spettacolo ha richiesto all'ente previdenziale la riliquidazione della propria pensione, sostenendo che il calcolo della quota B non dovesse subire il limite del massimale pensionabile giornaliero introdotto nel 1971. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del lavoratore, ritenendo tale limite implicitamente superato dalle riforme successive. L'ente previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ente, stabilendo che il massimale pensionabile previsto dal D.P.R. n. 1420/1971 rimane pienamente operativo anche per la quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti prima del 1995. Non vi è stata alcuna abrogazione tacita, poiché la norma risponde a esigenze di bilanciamento finanziario del sistema previdenziale. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata annullata con rinvio.
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