Un'azienda di moda ha contestato la registrazione del marchio complesso di una concorrente, sostenendo che la somiglianza della parte grafica creasse un concreto rischio di confusione nei marchi con i propri segni anteriori registrati per borse e accessori. La Commissione dei ricorsi ha respinto l'opposizione, ritenendo che l'aggiunta del nome proprio nel nuovo marchio fosse sufficiente a differenziarlo nettamente. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, nella valutazione complessiva di un marchio composto da elementi grafici e testuali, la parte denominativa ha spesso un ruolo predominante e individualizzante per il consumatore, escludendo così ogni possibilità di errore sull'origine dei prodotti.
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