Un accordo immobiliare con vendita simulata ha generato una complessa controversia legale. Il venditore formale è stato condannato a pagare spese a favore di un terzo acquirente apparente, chiedendo poi la rivalsa sull'acquirente effettivo. Sulla base del titolo esecutivo ottenuto, il venditore ha notificato un atto di pagamento, scatenando un'opposizione a precetto da parte dell'acquirente effettivo. Quest'ultimo sosteneva che la condanna non comprendesse il rimborso delle spese legali pagate al terzo e contestava la prova del pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'acquirente effettivo, confermando che la contestazione mirava a rivedere la motivazione del giudice di merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, l'opposizione a precetto è stata respinta con compensazione delle spese.
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