La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza. I motivi del ricorso, incentrati sulla presunta inutilizzabilità dei test alcolemici per mancanza di consenso e sulla carenza di prove, sono stati giudicati manifestamente infondati, generici e assertivi. La Corte ha sottolineato che l'appellante non ha criticato efficacemente la logica della sentenza di secondo grado, che aveva già validato il consenso e confermato la dinamica dei fatti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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